Oblio oncologico
L’oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. I decreti attuativi della suddetta Legge (D.M. della Salute del 22 marzo 2024 e 5 luglio 2024) forniscono principi ed indicazioni per l’ottenimento del diritto all’oblio.
L’oblio oncologico può essere richiesto dal soggetto interessato, per patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. La normativa indica tempistiche inferiori per specifiche patologie oncologiche (vedi tabella). Per conclusione del trattamento attivo viene intesa la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
La persona può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata, ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.
A seguito dell’istanza viene rilasciata una certificazione di oblio oncologico, entro trenta giorni dalla richiesta, se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali, quinquennali o inferiori sopra elencati) richiesti dalla legge n. 193 del 2023.
L’istanza ed i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni.
Ultimo aggiornamento
11 Novembre 2024, 09:01