Cittadini stranieri
Ricevere assistenza per i cittadini stranieri
La Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale n.1136 del 03/08/2020 ha approvato le “Linee Guida regionali per l’applicazione della normativa sull’assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana”
Cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno che danno luogo all’iscrizione obbligatoria al SSN
I cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per:
- lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo, anche nelle more della procedura di regolarizzazione/sanatoria dal lavoro irregolare
- motivi familiari (compreso i titolari di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con genitori ultrasessantacinquenni che abbiano effettuato ingresso in Italia antecedente al 5 novembre 2008)
- asilo politico/status di rifugiato
- protezione sussidiaria
- motivi umanitari ex art. 5 c. 6 D.Lgs 286/1998 ancora in corso di validità
- protezione speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32, c. 3 del D.lgs. n. 25/2008
- cure mediche ex art. 19 lett. d) del D.Lgs 286/98
- cure mediche ex art.19 lett. d bis) del D.lgs. 286/98
- per situazioni di eccezionale calamità, ai sensi dell’art. 20 bis D.Lgs 286/98
- per atti di particolare valore civile, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs 286/98
- per casi speciali:
- Permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell’art.18 d.lgs. 286/98;
- Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ai sensi dell’art.18-bis) d.lgs. 286/98,
- Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell’art. 22 c.12 quater) d.lgs. 286/98,
- Permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato ai sensi dell’art.1 c. 9 D. L. 113/2018;
- richiesta di asilo/protezione internazionale (anche in procedura Dublino)
- status di apolide e attesa apolidia
- attesa adozione
- affidamento ivi compresi i minori non accompagnati
- richiesta di cittadinanza
- possessori di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
- attesa di occupazione
- assistenza minore ai sensi dell’art. 31 c. 3 D.Lgs 286/98
- minori di età
- motivi di studio (al minore precedentemente iscritto a titolo obbligatorio che ha compiuto la maggiore età e soggiorna per motivi legati alla sua formazione)
- motivi di studio (se studenti che svolgono attività lavorativa remunerata)
- motivi di giustizia
- motivi religiosi per coloro che svolgono in ambito ecclesiale un’attività lavorativa remunerata.
- ricerca scientifica con contratto di lavoro in Italia (essi hanno diritto all’iscrizione obbligatoria se vengono versate le addizionali regionali IRPEF e/o IRAP).
hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale che garantisce loro parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri con i cittadini italiani.
L’iscrizione riguarda anche i familiari regolarmente soggiornanti a carico del cittadino extracomunitario iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.
Modalità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Il cittadino extracomunitario deve presentare la domanda di iscrizione all’Azienda USL nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, il domicilio, allegando permesso di soggiorno, ricevuta della richiesta di rinnovo, autocertificazione di residenza o effettiva dimora, codice fiscale e documento di identità..
Durata dell’iscrizione
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ha la stessa durata del permesso di soggiorno.
Cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno che danno luogo all’iscrizione facoltativa al SSN
I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno rilasciato per:
- studio
- residenza elettiva che non svolgano alcuna attività
- lavoro “alla pari”
- servizio religioso
- familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia entro il 05/11/2008
- partecipazione a programmi di volontariato
- attività sportiva non contrattualizzata
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali e personale diplomatico
sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante la stipula di un’apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero valida sul territorio nazionale, oppure mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale versando un contributo forfettario annuo.
Modalità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Il cittadino extracomunitario deve presentare la richiesta di iscrizione all’Azienda USL nel cui territorio lo straniero ha la residenza anagrafica ovvero il domicilio indicato nel permesso di soggiorno. I documenti da presentare per l’iscrizione facoltativa sono diversi a seconda del motivo per cui è rilasciato il permesso di soggiorno (per ulteriori e più dettagliate informazioni contattare il distretto USL del Comune di residenza).
Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per motivi turistici e di cura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 286/98
I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici e per motivi di cura non hanno diritto all’iscrizione facoltativa né tantomeno obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e dovranno pagare l’intero costo dei trattamenti sanitari ricevuti.
Cittadini extra comunitari irregolarmente soggiornanti
Ai cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti vengono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali e le prestazioni che riguardano:
- tutela della gravidanza e maternità
- salute dei minori
- vaccinazioni
- diagnosi e cura delle malattie infettive.
Non possono iscriversi al SSN, ma possono ottenere il rilascio di un codice STP (straniero temporaneamente presente) previa sottoscrizione di una dichiarazione di indigenza.
Cittadini dell’Unione Europea e degli Stati con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi di reciprocità in materia sanitaria
- In caso di temporaneo soggiorno in Italia, è garantito l’accesso alle prestazioni sanitarie medicalmente necessarie attraverso la TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA (Team) alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
Se il cittadino comunitario si trova in Italia privo di Team le prestazioni andranno pagate dall’assistito che potrà richiedere il rimborso al rientro nel suo Paese. Per le cure programmate deve essere rilasciato preventivamente dal Paese di appartenenza il modello E112/S2. In assenza di modello S2, il paziente è tenuto al pagamento preventivo delle cure programmate. - I cittadini che corrispondono a almeno uno dei seguenti requisiti hanno diritto all’iscrizione obbligatoria rivolgendosi alla propria Azienda USL:
- lavoratore subordinato o autonomo e familiari carico
- disoccupati (lavoratore che perduto il lavoro in Italia)
- regolarmente soggiornante per più di cinque anni
- detenuti
- vittime di tratte
- genitori UE di minori italiani iscritti al SSN
- minori affidati ad istituti o famiglie
- I cittadini comunitari RESIDENTI in Italia che non hanno i requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSN, possono effettuare l’iscrizione volontaria, attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale, alle stesse condizioni dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, collocati alla pari, residenza elettiva e motivi religiosi.
L’iscrizione volontaria decorre dal momento dell’iscrizione (pertanto non ha validità retroattiva) non è frazionabile, ha durata un anno solare e può essere rinnovata.
Ottenere l’attestato STP (Straniero Temporaneamente Presente)
Con l’attestato STP (Straniero Temporaneamente Presente) i cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia possono comunque usufruire del servizio sanitario.
Le modalità della concessione
L’attestato STP viene attribuito in occasione della prima erogazione di prestazione o, preventivamente, per facilitare l’accesso alle cure in occasione di particolari programmi di prevenzione.
La procedura
- Il cittadino extracomunitario si deve presentare all’Ufficio Stranieri.
- L’Ufficio stranieri controlla il documento di identità e, se esistono i requisiti, rilascia l’attestato STP.
- Con l’attestato STP il cittadino extracomunitario paga il ticket della prestazione sanitaria presso le casse automatiche dell’ospedale.
Il cittadino extracomunitario privo di attestato STP deve pagare il costo integrale della prestazione.
I servizi di cui può usufruire
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali
- Cure continuative per malattia e infortunio
- Tutela della gravidanza, maternità e salute dei minori
- Vaccinazioni
- Diagnosi e cura delle malattie infettive (compreso il test HIV)
- Profilassi internazionale
- Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.
L’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità, tranne i casi in cui il personale sanitario sia obbligato ad emettere il referto.
L’attestato STP è valido su tutto il territorio nazionale e ha scadenza semestrale; può comunque essere rinnovato.
Cittadini europei non iscritti (ENI)
I cittadini comunitari non residenti sul territorio regionale, non iscrivibili obbligatoriamente né volontariamente e non assistiti dagli stati di provenienza, sono tenuti a pagare le prestazioni sanitarie fruite. In tutti i casi in cui gli stessi autocertifichino il proprio stato di indigenza, a costoro verrà rilasciato il tesserino ENI attraverso il quale agli stessi saranno assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, tutte le cure ambulatoriali e ospedaliere URGENTI o comunque ESSENZIALI, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e agli stessi sono altresì estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Il tesserino ENI ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile.
Può essere rilasciato presso l’Ufficio Stranieri.
Il tesserino ENI può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o preventivamente, al fine di favorire l’accesso alle cure, su richiesta dell’interessato, a seguito di:
- esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea
- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi)
- dichiarazione di non essere iscritto nell’anagrafe dei residenti
- dichiarazione dell’ultimo stato di residenza
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
- sottoscrizione della dichiarazione
Le prestazioni vengono erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani in merito alla eventuale compartecipazione alla spesa (ticket).
Emergenza Ucraina- assistenza sanitaria stranieri provenienti dall’Ucraina
I cittadini Ucraini accolti nel nostro territorio possono richiedere all’Ufficio Stranieri il rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).
Si precisa che il codice STP non dà diritto all’iscrizione al SSN nè al rilascio della tessera sanitaria, ma i profughi ucraini potranno usufruire di tutti i servizi essenziali ed urgenti previsti nel Livelli Essenziali di Assistenza.
I cittadini Ucraini, al momento del rilascio del codice STP, potranno altresì dichiarare lo stato di indigenza ed ottenere il codice di esenzione UK22, che li esonera dal pagamento del ticket.
Inoltre, l’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022, dispone la misura dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (codice X22), che viene rilasciata al momento dell’iscrizione al SSN e della scelta del medico di medicina generale o del pediatra, a seguito di dichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa da parte dello straniero.
Il codice di esenzione X22 è valido per tutte le prestazioni erogabili dal SSN italiano dal momento dell’iscrizione presso la ASL e fino alla scadenza dello stato di emergenza, individuato, nella delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, alla data del 31 dicembre 2022.
Ufficio Stranieri
Tunnel di accesso all’ospedale
Orario: dal lunedì al venerdì, ore 9.00-12.00
Tel. 0577 585051
Ultimo aggiornamento
21 Marzo 2024, 10:49